La Direzione Territoriale del Lavoro di Parma ha pienamente accolto la tesi sostenuta dalla SLC CGIL nel ricorso contro un provvedimento disciplinare nei confronti di un tecnico di Rete.
Nel verbale del collegio di arbitrato si richiama tale tesi: "la prova dei fatti contestati è avvenuta in relazione all'utilizzo di uno strumento informatico, il WFM, che sulla base dell'accordo aziendale stipulato 28/07/2006 fra azienda Wind e OO.SS. nazionali di categoria ed RSU non consente l'utilizzo dei dati a fini valutativi e/o disciplinari".
Preso atto delle dichiarazioni e della documentazione il collegio arbitrale ha annullato il provvedimento che consisteva di due giorni di sospensione.
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